Accesso al Regime Forfettario Amplificato e Riduzione dei Contributi per i Nuovi Contribuenti

L’accesso al regime forfettario è ammesso anche con redditi da lavoro dipendente non superiori a 35.000 euro. La Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024) innalza la soglia della causa ostativa di cui alla lettera d-ter) del comma 57 della Legge 190/2014, che disciplina le regole di accesso al regime forfettario per chi, nell’anno precedente, ha percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati. Tuttavia, tale innalzamento vale solo per l’anno 2025.

Il regime forfettario e il lavoro dipendente sono compatibili, salvo quanto previsto dal comma 57 della Legge 190/2024. La lettera d-ter) di tale comma impedisce infatti l’accesso al regime forfettario ai soggetti che nell’anno precedente, rispetto a quello in cui vogliono applicare il regime, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30.000 euro. Questa causa ostativa fu introdotta dalla Legge n. 208/2015, abrogata dalla Legge n. 145/2018 e poi ripristinata dalla Legge n. 160/2019. Tra i redditi assimilati al lavoro dipendente rientrano, ad esempio, quelli percepiti per incarichi di amministratore di società, assegni per separazione o indennità di amministratori pubblici.

Il comma 12 della Legge 207/2024 prevede che per l’anno 2025 il limite di cui alla lettera d-ter) venga innalzato a 35.000 euro. Questo innalzamento consentirà a un numero maggiore di contribuenti di accedere al regime forfettario.

Poiché la nuova soglia si applica solo per il 2025 e la verifica del reddito va effettuata per l’anno precedente, ne beneficeranno coloro che nel 2025 non supereranno tale soglia, ma anche chi ha percepito redditi fino a 35.000 euro nel 2024. Una situazione analoga si era verificata nel 2023, quando la legge aveva aumentato la soglia di accesso al regime forfettario, passando dai 65.000 agli 85.000 euro. In quel caso, anche chi aveva superato la soglia nel 2022 aveva potuto beneficiare dell’innalzamento, poiché la verifica veniva fatta con riferimento all’anno precedente.

Restano invariate le altre regole relative a questa causa ostativa. Pertanto, coloro che nel 2024 hanno cessato il lavoro dipendente non devono verificare alcuna soglia (né quella di 30.000 né quella di 35.000 euro). Ad esempio, un contribuente che nel 2024 ha percepito 50.000 euro da lavoro dipendente, ma ha cessato l’attività (per dimissioni o licenziamento), potrà accedere al regime forfettario, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dalla legge.

Devono invece verificare la soglia coloro che nel 2024 hanno cessato il lavoro dipendente per iniziarne uno nuovo, così come chi ha cessato il lavoro dipendente e ha ricevuto una pensione, in quanto questa è assimilata a redditi da lavoro dipendente e rileva ai fini della verifica della soglia (circolare 10E/2016).

La Legge di Bilancio 2025 prevede anche un’agevolazione contributiva. Il comma 186 della Legge 207/2024 consente ai lavoratori che nel 2025 si iscrivono per la prima volta alla gestione artigiani o commercianti e percepiscono redditi di impresa, di chiedere una riduzione contributiva del 50%. Tale riduzione sarà applicabile per 36 mesi ed è alternativa ad altre misure che prevedono riduzioni di aliquote. Per i contribuenti forfettari, la Legge 190/2014 prevede già un regime contributivo agevolato con un’aliquota ridotta del 35%. Per ottenere la riduzione prevista dalla Legge di Bilancio, sarà necessario inviare una comunicazione telematica all’INPS, come avviene per la riduzione contributiva al 35%.

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